In questa pagina mettiamo a disposizione un modulo disdetta Telecom e spieghiamo in che modo effettuare l’operazione.
Disdetta Telecom
Quando si parla di disdire “Telecom” oggi si intende in realtà TIM, il marchio consumer del gruppo. La prima scelta pratica è capire se vuoi chiudere davvero la linea oppure soltanto cambiare operatore. Nel secondo caso non devi inviare alcuna disdetta al vecchio gestore: la migrazione è una procedura regolata dall’AGCOM e si avvia rivolgendosi esclusivamente al nuovo operatore, al quale comunichi il codice di trasferimento riportato in fattura o recuperabile dall’area clienti; al completamento del passaggio il contratto con TIM si risolve automaticamente, senza doppie richieste e senza interruzioni del servizio. L’Autorità spiega espressamente che il cliente fornisce al nuovo operatore il codice di migrazione e l’elenco delle numerazioni da portare, mentre la chiusura col precedente avviene di sistema al termine della procedura. Per la portabilità del numero mobile, la stessa Autorità ricorda che i tempi di realizzazione sono stati ridotti a tre giorni lavorativi e che, oltre determinate soglie, sono previsti indennizzi per i ritardi.
Se invece vuoi cessare il servizio e disattivare il contatore telefonico o la SIM, la richiesta va rivolta a TIM con le modalità previste. Per la rete fissa, TIM mette a disposizione un modulo ufficiale che può essere inviato con raccomandata A/R all’indirizzo “TIM – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (RM)” oppure tramite PEC all’indirizzo [disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it](mailto:disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it), allegando la copia del documento d’identità dell’intestatario. Sono canali validi e tuttora pubblicati nella modulistica ufficiale. In alternativa puoi usare l’area clienti MyTIM o il 187 per registrare la volontà di recesso.
Sul piano dei tempi ed effetti giuridici, le condizioni generali TIM per l’offerta fibra—che fanno da modello anche per le altre offerte di rete fissa—stabiliscono che il cliente può recedere in qualsiasi momento e che il recesso produce effetto entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del cliente, con possibilità di inoltro via raccomandata, canali online, 187 o PEC. Nello stesso documento è previsto un preavviso di almeno trenta giorni se intendi fermare il rinnovo alla scadenza dei ventiquattro mesi iniziali; in mancanza, il contratto prosegue a tempo indeterminato. La disciplina contrattuale, quindi, combina libertà di recesso in corso di rapporto e un termine massimo di efficacia per la disattivazione, che in prassi si traduce nella cosiddetta “bolletta di chiusura” a conguaglio per il periodo residuo.
Per i costi in uscita la normativa è chiara e, negli ultimi anni, molto più tutelante. L’AGCOM, con le Linee guida approvate con delibera 487/18/CONS, ha precisato che i costi di dismissione o migrazione non possono eccedere il canone mensile mediamente pagato dall’utente o, se inferiori, i costi effettivamente sostenuti dall’operatore, e che l’eventuale restituzione di sconti deve essere equa e proporzionata alla durata residua: non si tratta, quindi, di “penali” in senso proprio, vietate dalla legge Bersani, ma di oneri tecnici e recuperi equi di benefici goduti. Nelle stesse condizioni contrattuali TIM per il fisso trovi indicati, in applicazione di quelle Linee guida, trent’euro IVA inclusa come commissione di disattivazione in caso di cessazione e cinque euro IVA inclusa in caso di migrazione verso altro operatore, con esenzione espressa se recedi a seguito di modifiche unilaterali comunicate da TIM. Nel caso in cui si abbiano problemi di prestazioni, può essere utile questa guida sul reclamo Telecom pubblicata su Disdette.net. In alcuni casi è infatti possibile ottenere indennizzi, se c’è un problema di prestazioni che dipende dall’azienda.
La casistica del recesso per “modifica delle condizioni” merita infatti attenzione. Quando TIM comunica una rimodulazione di prezzo o di condizioni, deve farlo con almeno trenta giorni di anticipo e, per tutto quel periodo, tu hai diritto di recedere senza penali né costi di disattivazione, anche scegliendo contestualmente la migrazione ad altro operatore. Questa tutela è ribadita nel contratto TIM e discende dalla cornice regolatoria dell’AGCOM. In pratica, se ricevi l’SMS o l’avviso in fattura che annuncia una modifica, puoi inviare la richiesta di recesso indicando che eserciti il diritto per variazione contrattuale, evitando l’addebito delle commissioni sopra citate; restano invece dovute, se presenti, le rate residue di prodotti/servizi abbinati, che puoi continuare a pagare a rate o saldare in unica soluzione su tua scelta.
Diverso ancora è il “ripensamento”, cioè il diritto di recesso entro quattordici giorni nei contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali. TIM prevede espressamente questa possibilità nelle proprie informazioni al consumatore: basta una dichiarazione esplicita inviata ai recapiti indicati (incluso il fax 800.000.187 o l’indirizzo comunicato dal 187) entro i quattordici giorni, con obbligo di restituzione degli eventuali beni ricevuti; se hai chiesto l’attivazione durante il periodo di ripensamento e il servizio è stato effettivamente erogato, potrà essere richiesto il pagamento pro-rata della parte già fruita. Si tratta dell’attuazione del Codice del Consumo, richiamato nel contratto TIM.
Per la telefonia mobile le regole pratiche cambiano a seconda che tu voglia passare a un altro operatore o cessare la linea. Se cambi operatore, avvii la portabilità del numero presso il nuovo gestore senza inviare disdette al vecchio; l’AGCOM ha fissato da anni tempistiche stringenti per la MNP e, al superamento delle soglie, sono dovuti indennizzi. Se invece vuoi chiudere una linea mobile TIM, esiste modulistica dedicata per ricaricabili e per abbonamenti: i moduli ufficiali indicano l’invio alla casella [documenti119@telecomitalia.it](mailto:documenti119@telecomitalia.it) e richiedono la copia dei documenti. Per le SIM ricaricabili, TIM prevede il rimborso o il trasferimento del credito residuo, con trattenuta standard per i costi di gestione pari a cinque euro IVA inclusa, come si legge nel modulo e nella pagina di assistenza “Credito residuo in caso di recesso”. Sul piano dei principi, l’AGCOM tutela in generale il diritto alla restituzione o portabilità del credito residuo in caso di recesso o portabilità.
La gestione degli apparati merita qualche verifica puntuale prima di spedire qualsiasi cosa. Dopo l’affermazione del “modem libero”, non tutti i modem vanno restituiti: TIM spiega in una pagina dedicata che la restituzione del modem è prevista solo in alcune casistiche, che dipendono anche dall’epoca dell’offerta sottoscritta. Se invece l’apparato è in vero e proprio noleggio o comodato, TIM indica modalità e tempi per il reso—ad esempio, per i prodotti in noleggio la spedizione va effettuata entro trenta giorni dalla richiesta di cessazione, all’indirizzo TIM S.p.A. c/o SDA Reverse, Interporto di Bologna – DC24, 40016 San Giorgio di Piano (BO). In alternativa, in alcuni casi è prevista un’opzione di acquisto dell’apparato non restituito, secondo quanto disciplinato nel contratto. L’indicazione operativa, quindi, è controllare la tua offerta nell’area clienti o nei documenti contrattuali, perché da questo dipende se e come restituire il dispositivo ed evitare addebiti
Un’ulteriore attenzione riguarda la forma della comunicazione e la prova. La raccomandata A/R all’indirizzo di Fiumicino e la PEC “[disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it](mailto:disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it)” sono canali idonei per il fisso e consentono di documentare la data dalla quale decorrono i trenta giorni massimi per l’efficacia del recesso; la stessa PEC è espressamente riportata anche nelle condizioni contrattuali. Se utilizzi l’area MyTIM o il 187, conserva le schermate o le email di conferma della richiesta; al termine riceverai la fattura di chiusura con il conguaglio dei corrispettivi maturati fino alla data di efficacia e l’eventuale addebito delle commissioni previste, salvo il caso di recesso per modifica contrattuale in cui non sono dovute. Per esigenze particolari—ad esempio disdetta per decesso dell’intestatario—TIM mette a disposizione moduli specifici nella sezione “Moduli e documenti contrattuali”.
Riassumendo gli snodi normativi essenziali che ti guidano nelle scelte: il cambio operatore non richiede disdetta perché si percorre la migrazione regolata comunicando al nuovo gestore il codice di trasferimento; la cessazione con disattivazione si chiede a TIM e diventa efficace entro trenta giorni, con ultima fattura di chiusura; i costi di uscita devono rispettare i limiti fissati dall’AGCOM e, per le offerte fisse TIM, si traducono in una commissione contrattuale di trenta euro per la cessazione o cinque euro per la migrazione, azzerabili in caso di recesso per modifica delle condizioni; il diritto di ripensamento entro quattordici giorni vale per i contratti a distanza o fuori dai locali; sugli apparati occorre verificare se è previsto il reso e in quali termini; nel mobile puoi far valere la portabilità rapida e, se chiudi la SIM, hai diritto alla restituzione del credito residuo secondo le modalità e i costi vivi indicati da TIM. Queste regole e contatti sono riportati nelle fonti ufficiali TIM e nelle pagine istituzionali dell’AGCOM, e ti permettono di disdire in modo corretto e documentato, evitando costi non dovuti e tutelando tempi e diritti.
Modulo Disdetta Telecom Word e PDF Editabile
Di seguito è possibile trovare un modulo disdetta Telecom Word e PDF editabile.