Modulo Disdetta Canone Rai

In questa guida spieghiamo come disdire il canone Rai e mettiamo a disposizione un modulo disdetta canone Rai.

Come Disdire il Canone Rai

In Italia il Canone RAI non è un servizio da disdire come un abbonamento commerciale, ma un tributo legato al possesso di un apparecchio televisivo nella propria abitazione. Dal 2016, per le famiglie residenti, il canone viene addebitato in automatico nella bolletta dell’energia elettrica associata all’utenza domestica “residente”; per chi non rientra in questo perimetro restano i pagamenti con modello F24. Parlare di “disdetta” significa quindi, in termini giuridici, dichiarare di non essere tenuti al pagamento perché non si detiene alcun televisore, oppure far valere un’esenzione prevista dalla legge, o ancora correggere un addebito applicato sull’utenza sbagliata

Se non possiedi alcun televisore e vuoi evitare l’addebito, lo strumento corretto non è una comunicazione alla società elettrica ma la dichiarazione sostitutiva di non detenzione da inviare all’Agenzia delle Entrate. Il modello è quello ufficiale previsto per il “Quadro A” e va presentato ogni anno finché persiste la condizione di non detenzione. I termini sono determinanti: per avere effetto per l’intero anno d’imposta, la dichiarazione deve arrivare tra il luglio dell’anno precedente e il 31 gennaio dell’anno di riferimento; se la invii tra il 1° febbraio e il 30 giugno vale solo per il secondo semestre (luglio–dicembre) di quello stesso anno. Si tratta di scadenze fissate nelle pagine istituzionali e ribadite anche dal portale del Canone RAI, che riporta testualmente i periodi utili e la natura annuale dell’autodichiarazione.

Le modalità di invio sono tre e tutte equivalenti sul piano legale: trasmissione telematica tramite il servizio online dell’Agenzia delle Entrate accessibile con SPID, CIE o CNS; raccomandata postale “senza busta” con allegata copia del documento d’identità, indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino; PEC con firma digitale al recapito indicato nelle pagine del Canone (utilizzato dall’Agenzia per la gestione delle istanze). L’Agenzia mette a disposizione un servizio web di compilazione e invio, mentre i riferimenti postali e PEC sono pubblicati sia sui canali istituzionali sia sul sito canone.rai.it.

Esiste poi una seconda via molto usata che non riguarda la mancanza di televisori, ma l’errato addebito in presenza di due o più contratti elettrici in una stessa famiglia anagrafica o di situazioni come decesso dell’intestatario. In questi casi si utilizza il “Quadro B”, cioè la dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica sulla quale il canone è già correttamente addebitato. È il caso tipico della “seconda casa” con contratto residenziale intestato al coniuge: il canone è dovuto una sola volta per famiglia anagrafica e deve gravare sull’utenza della casa di residenza; con il Quadro B si evita l’addebito duplicato. Diversamente dal Quadro A, questa dichiarazione può essere presentata in qualunque momento, non va ripetuta ogni anno e produce effetti in base alla data di decorrenza indicata. Le FAQ ufficiali del Canone RAI propongono esempi pratici su seconde case, coniugi e successioni, chiarendo quando il Quadro B è lo strumento giusto e come si compila.

Se nel frattempo hai presentato una non detenzione e poi acquisti un televisore, la regola è speculare: devi comunicarlo tempestivamente con il “Quadro C” del modello, indicando la data in cui è venuta meno la condizione che ti esonerava. Anche questo passaggio è riportato nel portale del Canone con un esempio dedicato; l’omissione può comportare l’addebito delle rate non corrisposte. Inoltre, quando l’autodichiarazione arriva nella seconda metà del mese, il portale istituzionale avverte che l’interruzione dell’addebito scatterà dalla rata del secondo mese successivo, con possibilità di pagare parzialmente la fattura scorporando le rate non dovute.

Una diversa ipotesi di “disdetta” è l’esonero per età e reddito. I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo complessivo proprio e dell’eventuale coniuge non superiore a 8.000 euro e senza conviventi diversi dal coniuge (fatti salvi collaboratori domestici e badanti), possono chiedere l’esenzione presentando l’apposita dichiarazione sostitutiva. In termini temporali, se il compimento dei 75 anni avviene entro il 31 gennaio e l’istanza è inviata entro tale data, il beneficio copre l’intero anno; se il compimento cade tra il 1° febbraio e il 31 luglio, l’esonero scatta dal secondo semestre. La documentazione e i moduli sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata ai “cittadini ultrasettantacinquenni”.

Accade di frequente che l’addebito compaia in bolletta pur non essendo dovuto, ad esempio perché il modello è stato inviato in ritardo, perché l’utenza corretta è un’altra o perché la persona obbligata è deceduta. In questi casi non serve contestare alla società elettrica, che è solo il tramite: si chiede rimborso all’Agenzia delle Entrate con la procedura telematica dedicata oppure con raccomandata alla stessa Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella Postale 22, allegando documento di identità. Il portale dell’Agenzia precisa chi può presentare l’istanza (titolare dell’utenza o eredi) e come avviene il riaccredito, di norma tramite la prima fattura utile dell’impresa elettrica dopo la convalida del diritto al rimborso.

Un chiarimento importante riguarda chi non ha un’utenza elettrica domestica residente a proprio nome. In assenza di un contratto residenziale intestato a te, il canone non ti verrà addebitato in bolletta e, se dovuto, lo paghi con F24 alle scadenze previste; il portale del Canone illustra proprio i casi in cui si ricorre al modello F24, inclusa l’ipotesi delle reti non interconnesse, indicando che il rinnovo può essere eseguito anche con versamento unico entro il 31 gennaio. È la conferma che l’addebito in bolletta è il canale principale solo per gli intestatari di un’utenza domestica residente.

Va anche ricordato che il canone è dovuto per “famiglia anagrafica”, non per immobile. Questo comporta che due coniugi con una sola residenza paghino una sola volta, mentre nuclei distinti in abitazioni diverse pagano ciascuno il proprio canone. Gli esempi pubblicati sul sito canone.rai.it aiutano a orientarsi nelle situazioni ricorrenti: seconde case affittate, coniugi con residenze differenti, decesso del titolare dell’utenza con possibilità per l’erede di presentare un Quadro B per evitare addebiti fino alla voltura, e casi in cui un precedente “suggellamento” o disdetta ante 2016 non basta a evitare l’addebito in bolletta senza presentare l’odierna autodichiarazione. Queste casistiche chiariscono che non serve “cancellarsi” da RAI, ma piuttosto aggiornare correttamente la propria posizione fiscale.

Sul piano pratico, per chi vuole smettere di pagare perché non detiene più alcun televisore, il percorso corretto è quindi quello dell’autocertificazione annuale entro i termini. La prova dell’invio è essenziale: conservare la ricevuta di consegna del canale telematico, l’AR della raccomandata senza busta o la ricevuta di accettazione e consegna della PEC firmata digitalmente mette al riparo da future contestazioni. Se la dichiarazione arriva dopo il 30 giugno, non può retroagire per il semestre gennaio–giugno; in quel caso, se l’addebito è proseguito mentre i presupposti erano già venuti meno per cause documentabili, ci si può tutelare con la richiesta di rimborso.

Per completezza, è utile richiamare dove si trovano le informazioni ufficiali aggiornate e come leggere correttamente le voci in bolletta. L’Agenzia delle Entrate spiega che l’addebito compare in dieci rate da gennaio a ottobre e che la fattura che le espone reca una voce specifica (“Canone di abbonamento alla televisione per uso privato”). Il portale canone.rai.it riporta, oltre a importi e scadenze per chi paga con F24, anche l’opzione dell’addebito su pensione per redditi pensionistici contenuti, distinta dalle esenzioni: non è una “disdetta”, ma una diversa modalità di versamento che nulla toglie all’obbligo laddove sussista. Queste pagine istituzionali, insieme ai modelli e alle istruzioni pubblicati online, costituiscono la base giuridica e operativa da seguire.

Modulo Disdetta Canone Rai

Di seguito è possibile trovare un modulo disdetta canone Rai PDF.