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Come Disdire l’Agenzia Immobiliare
Disdire un incarico con un’agenzia immobiliare significa sciogliere un contratto di mediazione che, per sua natura, ha regole diverse dal “mandato” e produce effetti economici solo se l’affare viene concluso per effetto dell’intervento del mediatore. La base del rapporto è nel codice civile: il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna parte soltanto quando tra venditore e acquirente (o locatore e conduttore) si sia formato un vincolo giuridico che abiliti ciascuno a pretendere l’esecuzione dell’accordo, come accade con un preliminare valido o con l’accettazione di una proposta efficace; non è sufficiente l’attività di promozione o la mera presentazione delle parti se l’affare non arriva a conclusione in termini giuridicamente vincolanti. È questo il nucleo dell’articolo 1755 c.c., che la giurisprudenza più recente continua a ribadire precisando che “affare concluso” significa un vincolo azionabile in giudizio e non una semplice trattativa avanzata o la visita dell’immobile. In questo quadro, disdire l’incarico non può mai trasformarsi in un automatismo per cui la provvigione diventa dovuta comunque: la provvigione resta legata alla conclusione dell’affare e non alla sola durata del rapporto con l’agenzia.
Detto questo, il contratto che hai firmato può prevedere un’esclusiva, una durata, un rinnovo automatico e persino una penale in caso di recesso anticipato o di violazione dell’esclusiva. La validità e l’efficacia di queste pattuizioni dipendono dal bilanciamento con le norme a tutela del consumatore quando il conferente è una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale. Le autorità e la giurisprudenza hanno più volte chiarito che un incarico in esclusiva deve avere un termine certo e non può rinnovarsi tacitamente a tempo indefinito senza una reale possibilità per il consumatore di scegliere tra cessazione e rinnovo o di recedere senza penali sproporzionate; clausole di tacita proroga combinate con esclusiva, se non presentano alternative chiare in fase di firma o non consentono un’uscita ragionevole, sono state ritenute vessatorie perché limitano in modo non trasparente la libertà contrattuale verso terzi. È un orientamento consolidato nei provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e nella prassi applicativa, ripreso anche dalla dottrina di settore, che offre un criterio utile per valutare la tenuta del contratto quando ti accingi a disdire.
Se l’incarico è stato sottoscritto a casa tua, in un luogo diverso dall’agenzia o online, il Codice del Consumo ti riconosce il diritto di ripensamento entro quattordici giorni: è un recesso “a prescindere”, gratuito, che si esercita con una dichiarazione su supporto durevole e che scioglie il vincolo senza penali, fermo il rimborso di eventuali servizi già eseguiti su tua richiesta durante il periodo di recesso. Questa finestra non si applica, ovviamente, ai contratti conclusi in sede; in quel caso la possibilità di uscire prima della scadenza dipende dalle clausole pattuite e, in mancanza di una previsione espressa, dalle regole generali sul recesso nei contratti di durata. L’articolo 1373 c.c. consente il recesso quando è stato convenuto, e nei contratti a tempo indeterminato lo ammette con congruo preavviso; nei contratti a termine, la facoltà di scioglimento anticipato è possibile se prevista o se ricorrono le condizioni per la risoluzione per inadempimento. Anche da qui discende un principio operativo: per capire come disdire devi prima leggere con attenzione durata, esclusiva, clausole di tacito rinnovo, penali previste e facoltà di recesso.
Le penali di recesso o di violazione dell’esclusiva meritano un’attenzione particolare. Quando sono predeterminate in misura pari o molto prossima alla provvigione integrale, la Cassazione ha ritenuto la clausola manifestamente sproporzionata e quindi vessatoria nei contratti con consumatori, perché finisce per trasformare un diritto legato all’affare concluso in un onere fisso svincolato dall’attività effettivamente svolta dal mediatore. Altre decisioni hanno segnalato che una pattuizione che imponga il pagamento dell’intera provvigione in caso di recesso del proprietario, senza tener conto dell’attività concretamente eseguita e dei risultati raggiunti, può essere considerata squilibrata ai sensi del Codice del Consumo. Sono indicazioni utili quando devi gestire un disaccordo su costi richiesti dall’agenzia per “uscire” prima della scadenza: la proporzione tra richiesta e lavoro svolto non è solo buon senso, è un criterio giuridico di validità della clausola.
C’è poi il tema del tacito rinnovo. Molti moduli prevedono che, in mancanza di disdetta entro un certo termine, l’incarico si proroghi per un periodo uguale al primo, spesso con esclusiva. La presunzione di vessatorietà non scatta per il solo fatto del rinnovo tacito, ma diventa concreta quando il termine per la disdetta è collocato in modo eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza, oppure quando la combinazione tra rinnovo ed esclusiva non lascia vera possibilità di scelta o di recesso senza costi sproporzionati. Se ti trovi a ridosso della scadenza e vuoi evitare la proroga, la via prudenziale è una disdetta scritta inviata con mezzi che diano prova di ricezione (PEC o raccomandata) rispettando il preavviso minimo previsto; se il contratto impone una “finestra” anomala, la contestazione della clausola come squilibrata può diventare la tua linea difensiva in caso di controversia
La disdetta, dunque, si scrive per sciogliere il vincolo alla scadenza o per esercitare il recesso quando è previsto; la risoluzione per inadempimento, invece, si invoca quando ritieni che l’agenzia non abbia adempiuto agli obblighi essenziali, ad esempio nella promozione, nella verifica preliminare dei documenti o nella gestione delle visite secondo gli standard minimi di diligenza professionale. Sono due strade diverse. Nel primo caso ti limiti a impedire il rinnovo o a esercitare la facoltà contrattuale di recesso; nel secondo dichiari il contratto risolto e colleghi la risoluzione a specifiche inadempienze, esponendoti a un possibile contenzioso in cui dovrai dimostrare la gravità degli addebiti. Valutare quale strada percorrere dipende anche dall’orizzonte temporale: se mancano poche settimane, la disdetta a scadenza è spesso la scelta più semplice e meno conflittuale; se il rapporto è all’inizio ma vuoi cambiare idea e hai firmato fuori sede, il recesso entro quattordici giorni è la via più pulita; se sei a metà di un’esclusiva di molti mesi e ritieni che l’agenzia non stia lavorando secondo contratto, la diffida all’adempimento con risoluzione in caso di inerzia può essere il passo corretto.
Un altro punto concreto riguarda il rimborso delle spese. La legge dice che il mediatore non ha diritto al rimborso salvo patto contrario; molti moduli prevedono un forfait per pubblicità, foto, portali e cartellonistica. Disdicendo l’incarico, salvo il ripensamento entro quattordici giorni, il rimborso è dovuto solo se lo hai concordato e nei limiti di quanto effettivamente pattuito e documentato; non può essere pretesa una somma che corrisponda alla provvigione travestita da “spese”. Questo criterio, ricavabile dall’articolo 1756 c.c., torna utile quando l’agenzia richiede somme per “attività svolta” scollegate da costi vive o da una clausola chiara.
La gestione della fine del rapporto ha anche un risvolto pratico legato ai contatti procurati. Molti incarichi contengono clausole per cui la provvigione sarebbe dovuta se vendi a un soggetto presentato dall’agenzia, anche dopo la scadenza. La Cassazione, nel ribadire che la provvigione dipende dall’affare concluso per effetto dell’intervento del mediatore, ha più volte indicato che serve un nesso causale concreto tra l’attività svolta e il contratto concluso; la semplice presentazione di un nominativo senza attività idonea a far maturare l’accordo non basta. Nelle comunicazioni di disdetta conviene perciò chiedere l’elenco dei nominativi accompagnati a visita e chiarire che eventuali trattative dirette future saranno legittime se non riconducibili all’intervento del mediatore. Anche qui la prova documentale (fissaggi visite, proposte scritte, scambi e-mail) aiuta a prevenire equivoci.
In termini operativi l’uscita migliore è quella più semplice e tracciabile. Scrivere per tempo una disdetta con cui dichiari di non rinnovare l’incarico alla scadenza e la invii a mezzo PEC o raccomandata chiude il capitolo con un elemento oggettivo di data certa; se eserciti il ripensamento entro i quattordici giorni perché l’incarico è stato firmato fuori sede o a distanza, usa lo stesso canale e richiama espressamente l’articolo 52 del Codice del Consumo o la politica di recesso del modulo che ti è stato consegnato; se contesti una penale o un rinnovo, motiva la tua posizione richiamando gli standard del Codice del Consumo sulle clausole squilibrate e il principio, ribadito anche dalla giurisprudenza più recente, che la provvigione matura solo con l’affare concluso. Quando qualcosa non torna e ti vengono chieste somme che ritieni non dovute, il reclamo scritto con richiesta di riduzione della penale a misura dell’attività effettiva, eventualmente seguito dall’intervento di una associazione di consumatori o da una mediazione civile, è spesso un deterrente efficace e precede, se necessario, la questione giudiziale.
Il risultato pratico di questa impostazione è duplice: da un lato eviti di pagare per il solo fatto di aver conferito un incarico che vuoi sciogliere, dall’altro ti metti in condizione di difendere la tua scelta sulla base di regole di legge e di clausole contrattuali che devono superare il vaglio di trasparenza e proporzionalità. Mediazione significa provvigione quando l’affare si chiude per effetto dell’intervento dell’agenzia; disdetta significa chiudere o non rinnovare un rapporto di durata. Tenere distinti questi piani, usare i canali giusti e fondare le tue comunicazioni su norme chiare è la chiave per disdire un incarico con l’agenzia immobiliare in modo ordinato, riducendo il rischio di penali improprie e lasciando spazio, se lo desideri, a strategie diverse per la vendita o la locazione dell’immobile.
Modulo Disdetta Agenzia Immobiliare Word e PDF
Di seguito è disponibile un modello disdetta agenzia immobiliare Word e PDF.